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10-5-2008      
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Legge 17/02/1992 n.206
Pubblicata da GU 05/03/1992 n. 054


Tirocinio Professionale per i Dottori Commercialisti

Articolo unico

Comma 1
All'art.2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con Dpr 27/10/1953, n.1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10/04/1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art.6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".

Comma 2
Il decreto di cui al quinto comma dell'art.2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con Dpr 27/10/1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

ODC - Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani
Banca Federiciana