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Legge 17/02/1992 n.206
Pubblicata da GU 05/03/1992 n. 054
Tirocinio Professionale per i Dottori Commercialisti
Articolo unico
Comma 1
All'art.2
dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato
con Dpr 27/10/1953, n.1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio
della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli
di cui al numero 4) del primo comma dell'art.
31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio
professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto
all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che
sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto
dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10/04/1984. L'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista,
integrato con le materie di cui all'art.6 della suddetta direttiva,
e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalita'
di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo
e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti".
Comma 2
Il decreto di cui al quinto comma dell'art.2
dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato
con Dpr 27/10/1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
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