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D.M. 10 marzo 1995, n. 327
REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE
AL TIROCINIO PER LAMMISSIONE ALLESAME PER LABILITAZIONE
ALLESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
adotta il seguente regolamento:
regolamento relativo al tirocinio per lammissione allesame
per labilitazione allesercizio della professione di
dottore commercialista.
Art. 1 Modalità del tirocinio
1. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità
diligenza e riservatezza.
2. Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo
di un dottore commercialista comporta la collaborazione allo svolgimento
delle attività proprie della professione.
Art. 2 Scuola di formazione
1. I consigli degli ordini possono istituire e promuovere scuole
e corsi di formazione professionale la cui frequenza integra il
tirocinio professionale. I consigli degli ordini aventi sede nella
medesima regione possono istituire e promuovere, dintesa,
scuole e corsi di formazione unificati per tutti o parte dei consigli
di ciascuna regione.
2. Le scuole e i corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale
e debbono avere un indirizzo teorico-pratico.
3. I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato
numero di esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie che
sono oggetto sia dellesame di Stato, previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, che dellesame
previsto nellart.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.88, condotte da esperti negli specifici settori operativi e consistenti
anche nello studio, lanalisi e la trattazione, da parte dei
praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura
contabile, fallimentare e tributaria .I programmi delle scuole e
dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti.
Art. 3 Adempimenti dei consigli degli ordini
1. I consigli degli ordini accertano e promuovono la disponibilità
degli iscritti ad accogliere nei propri studi le persone che, in
possesso di uno dei titoli di cui al n.4 del primo comma dellart.31
del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067,
intendano svolgere il tirocinio professionale e forniscano le opportune
indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
2. I dottori commercialisti iscritti nellalbo, sono tenuti
nei limiti delle loro possibilità ad accogliere nel proprio
studio i praticanti, istruendoli e preparandoli allesercizio
della professione, anche sotto il profilo dellosservanza dei
principi e delle norme di comportamento deontologico della professione.
3. È compito dei consigli degli ordini vigilare sulleffettivo
svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti
dal presente regolamento e con mezzi ritenuti più opportuni.
Art. 4 Registro dei praticanti
1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n.4
del primo comma dellart.31 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, e svolgono il tirocinio previsto
dellart.1, sono iscritti a domanda e previa certificazione
del dottore commercialista di cui frequentano lo studio, in un apposito
registro tenuto dal consiglio dellordine nella cui circoscrizione
hanno la residenza.
2. Il registro contiene, oltre alle generalità complete
degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, lindicazione
dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché
degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato,
con gli eventuali cambiamenti intervenuti.
3. Il provvedimento di iscrizione nel registro è immediatamente
comunicato, a cura del consiglio dellordine, anche al professionista
presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto.
4. l periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista
diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dellordine
senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non
è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio
stesso e del rilascio del relativo certificato a norma dellart.10.
Art. 5 Iscrizione nel registro dei praticanti
1. La domanda per liscrizione nel registro è presentata
al consiglio dellordine nella cui circoscrizione il richiedente
ha la residenza e ad essa sono allegati:
a) il certificato di nascita;
b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data
non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti
procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
d) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri
2), 4) e 6) dellart.31 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n.1067;
e) un certificato del professionista che, avendo ammesso il richiedente
a frequentare il proprio studio per gli effetti del tirocinio, ne
dia attestazione.
Il consiglio deve pronunciarsi sulle domande entro un mese dalla
presentazione.
2. La domanda deve essere sottoscritta dallaspirante e contenere
lelenco dei documenti ad essa allegati.
3. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione
nel registro le norme dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto
e sesto dellart.32 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n.1067.
Art . 6 Periodo del tirocinio
1. Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione
con cui il consiglio ha ordinato liscrizione nel registro.
2. Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore
a diciotto mesi, da comunicarsi alla segreteria dellordine
a cura del dottore commercialista presso il cui studio è
svolto il tirocinio, il praticante è cancellato dal registro,
e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio già compiuto.
3. La frequenza dello studio prevista dal 2° comma dellart.1
può essere sostituita, per un periodo non superiore a sei
mesi, dalla frequenza, preventivamente autorizzata dal professionista
presso il quale è effettuato il tirocinio, di corsi esteri
particolarmente qualificati e comportanti lesame finale di
profitto ovvero dello studio di un professionista estero iscritto
presso un organismo professionale corrispondente allordine
dei dottori commercialisti.La frequenza dello studio di un professionista
estero dovrà essere certificata da questultimo.
4. Entro il termine di due mesi dallentrata in vigore del
regolamento il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti redige
un elenco dei corsi esteri e degli organismi professionali di cui
al comma 3 e lo trasmette ai consigli provinciali degli ordini.
Art. 7 Trasferimento di residenza
1. In caso di trasferimento di residenza, il praticante può
chiedere di essere iscritto nel registro della circoscrizione nella
quale si è trasferito.
2. La domanda è rivolta al consiglio dellordine della
circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti indicati
nelle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 dellart. 5, anche
in copia autentica nonché di un certificato del presidente
del consiglio dellordine della circoscrizione di provenienza
dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.
3. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è
iscritto con lanzianità della precedente iscrizione.
4. Si applicano per le domande di trasferimento, le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 dellart.5.
Art. 8 Libretto del tirocinio
1. Gli iscritti nel registro debbono tenere apposito libretto rilasciato,
numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio
dellordine, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione
abbiano partecipato, con lindicazione del loro oggetto;
b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione
abbiano assistito e collaborato.Le annotazioni di cui sopra debbono
essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto
del principio di riservatezza.
2. Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante,
alla segreteria del consiglio dellordine, entro il 31 gennaio
e il 31 luglio di ciascun anno, con lannotazione del professionista
presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante
la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
3. Il consiglio dellordine ha facoltà di accertare
la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.
Art. 9 Certificato di compimento del tirocinio
1. Il consiglio dellordine rilascia, su richiesta degli interessati,
un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti
prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto
il tirocinio per il periodo prescritto.
2. Il certificato viene rilasciato dal consiglio dellordine
che ha eseguito i previsti accertamenti sullultimo semestre
completo di attività del praticante.
3. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dellordine
di provenienza, certifica lavvenuto accertamento sui precedenti
semestri e, ove il prescritto triennio di tirocinio risulti completato,
rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
4. Il tirocinio compiuto anteriormente allentrata in vigore
della legge e del presente regolamento è attestato da una
dichiarazione del dottore commercialista presso il cui studio si
è svolto il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello
stesso e il rispetto delle modalità di cui allart.1,
o, in caso di impossibilità di rilascio di tale dichiarazione
da una dichiarazione del tirocinante, sostitutiva dellatto
di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.
5. Del periodo come sopra attestato si tiene conto ai fini del
compimento del tirocinio professionale in deroga a quanto previsto
allart.6, comma 1.
6. Nel caso in cui venga prodotta la dichiarazione di cui al comma
4 da cui risulti un periodo di tirocinio non inferiore a tre anni
successivamente al conseguimento della laurea, il consiglio dellordine
presso il quale risulta effettuato lultimo periodo di tirocinio
rilascia il certificato previsto dallart.9, n.1), anche senza
liscrizione nel registro di cui allart.4.Il consiglio
può disporre accertamenti sulla effettiva effettuazione del
tirocinio.
7. Il consiglio deve deliberare sulle richieste dellinteressato
nel termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.
8. Avverso la mancata deliberazione di cui al precedente comma
o avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata
accolta, linteressato ha facoltà di presentare reclamo
al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per il tramite
dellordine che ha rifiutato la richiesta.
Il reclamo va proposto entro trenta giorni dallo spirare del termine
di cui al precedente comma 7 o dalla comunicazione scritta del rifiuto
da parte della segreteria del consiglio dellordine. Lordine
dovrà trasmettere il reclamo, con le proprie osservazioni,
al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti entro trenta giorni
dal reclamo e contestualmente allinteressato che può
inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.
8. Il Consiglio nazionale decide sul merito.
Art. 10 Cancellazione dal registro dei praticanti
1. La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata
dal consiglio dellordine, dufficio o su richiesta del
pubblico ministero:
a) nel caso di rinunzia delliscritto;
b) nel caso previsto dal secondo comma dellart.6;
c) quando è venuto a mancare uno dei requisiti di cui al
n.2) dellart.31 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n.1067, salvi i casi di radiazione;
d) quando liscritto trasferisce la sua residenza in località
posta fuori dalla circoscrizione del consiglio dellordine
presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.
2. Si applicano, per le cancellazioni dal registro speciale, le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo
ed ottavo dellart.34 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n.1067.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana.È
fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 marzo 1995
NOTE
Avvertenza: Omissis
Note alle premesse:
LArt.1 della legge n.206/1992 dispone che:
«Art.1. 1.Allart.2 dellordinamento
della professione di dottore commercialista, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi;
«Possono essere ammessi a sostenere lesame di Stato
per lesercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento
di uno dei titoli di cui al n.4) del primo comma dellart.31,
hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale
presso lo studio di un dottore commercialista iscritto allalbo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista
che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di
quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10
aprile 1984.Lesame di abilitazione allesercizio della
professione di dottore commercialista, integrato con le materie
di cui allart.6 della suddetta direttiva, è sostitutivo
di quello previsto dalla direttiva medesima.Le modalità di
svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e
quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
2. Il decreto di cui al quinto comma dellart.2 dellordinamento
della professione di dottore commercialista, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Lart.17, comma 3, della legge n.400/1988 dispone
che:
«3.Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti ministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge .I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quello
dei regolamenti emanati dal Governo.Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note allart.2:
Le materie oggetto dellesame di Stato previsto
dallart.31, comma 1, n.5), del D.P.R. n.1067/1953 (Ordinamento
della professione di dottore commercialista) sono elencate nellart.22
del D.M.9 settembre 1957 e sono le seguenti
a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica
bancaria e professionale;
b) diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria.
Le materie previste dallart.4, del D.Lgs. n.88/1992,
che attua la direttiva 84/253 CEE relativa alla abilitazione delle
persone incaricate di controllo di legge dei documenti contabili
sono le seguenti:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e connoneati;
d) controllo della contabilità e dei bilanci;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
rectius:
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e informatica;
l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di
gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
Nota allart.3
Lart.31, comma 1, n.4), del D.P.R. n.1067/1953
prescrive di:
«4) essere in possesso della laurea in economia e commercio,
oppure laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle
cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dellIstituto
superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido
per lammissione allesame di Stato in materia di economia
e commercio;»
Nota allart.4:
Per la disposizione dellart.31, comma 1, n.4) del
D.P.R. n.1067/1953, vedasi la nota allart.3.
Nota allart.5:
Lart.31, comma 1, numeri 2) e 6), del D.P.R. n.1067/1953
prescrive di:
«2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
(Omissis);
6) avere la residenza nella circoscrizione»
Per la disposizione del n.4) vedasi la nota allart.3.
Lart.32, del D.P.R. n.1067/1953, comma I, II, III,
IV, V, VI dispone che:
«Art.32 (Domanda di iscrizione nellalbo o nellelenco
speciale).
La domanda di iscrizione nellalbo o nellelenco
speciale è presentata al Consiglio dellOrdine nella
cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti
dal presente ordinamento.Il rigetto della domanda per motivi di
incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato
se non dopo aver sentito il richiedente.Il Consiglio deve deliberare
nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.La deliberazione
è motivata ed è notificata entro quindici giorni allinteressato
e al pubblico ministero presso il tribunale.Contro di essa linteressato
e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio
nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.Il
ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.Qualora il
Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito
nel terzo comma del presente articolo, linteressato può,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale
termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati
gli atti, decide sul merito della iscrizione».
Note allart.10:
Per la disposizione dellart.31, n.2) vedasi la nota allart.5.
Lart.34 del D.P.R. n.1067/1953, ai commi III, IV,
V, VI, VII e VIII dispone che:
«La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilità,
non può essere pronunciata se non dopo aver sentito linteressato.
Le deliberazioni del Consiglio dellOrdine sono notificate,
entro quindici giorni, allinteressato ed al pubblico ministero
presso il tribunale.In caso di irreperibilità la notificazione
avviene mediante affissione nellalbo pretorio del tribunale.
Linteressato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso
al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione.Il ricorso ha effetto sospensivo.Il dottore commercialista
cancellato dallalbo o dallelenco ha diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che
hanno determinato la cancellazione.Per la nuova iscrizione sono
applicabili le disposizioni dellart.31».
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