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D.M. 10 marzo 1995, n. 327



REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE
AL TIROCINIO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA


IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA


adotta il seguente regolamento:

regolamento relativo al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.


Art. 1Modalità del tirocinio

1. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità diligenza e riservatezza.

2. Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un dottore commercialista comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.


Art. 2Scuola di formazione

1. I consigli degli ordini possono istituire e promuovere scuole e corsi di formazione professionale la cui frequenza integra il tirocinio professionale. I consigli degli ordini aventi sede nella medesima regione possono istituire e promuovere, d’intesa, scuole e corsi di formazione unificati per tutti o parte dei consigli di ciascuna regione.

2. Le scuole e i corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale e debbono avere un indirizzo teorico-pratico.

3. I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie che sono oggetto sia dell’esame di Stato, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, che dell’esame previsto nell’art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, condotte da esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l’analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura contabile, fallimentare e tributaria .I programmi delle scuole e dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.


Art. 3 Adempimenti dei consigli degli ordini

1. I consigli degli ordini accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi le persone che, in possesso di uno dei titoli di cui al n.4 del primo comma dell’art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, intendano svolgere il tirocinio professionale e forniscano le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. I dottori commercialisti iscritti nell’albo, sono tenuti nei limiti delle loro possibilità ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche sotto il profilo dell’osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico della professione.

3. È compito dei consigli degli ordini vigilare sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal presente regolamento e con mezzi ritenuti più opportuni.


Art. 4Registro dei praticanti

1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n.4 del primo comma dell’art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, e svolgono il tirocinio previsto dell’art.1, sono iscritti a domanda e previa certificazione del dottore commercialista di cui frequentano lo studio, in un apposito registro tenuto dal consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza.

2. Il registro contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l’indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

3. Il provvedimento di iscrizione nel registro è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell’ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto.

4. l periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell’ordine senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio del relativo certificato a norma dell’art.10.


Art. 5Iscrizione nel registro dei praticanti

1. La domanda per l’iscrizione nel registro è presentata al consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza e ad essa sono allegati:

a) il certificato di nascita;

b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;

d) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 2), 4) e 6) dell’art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067;

e) un certificato del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti del tirocinio, ne dia attestazione.


Il consiglio deve pronunciarsi sulle domande entro un mese dalla presentazione.

2. La domanda deve essere sottoscritta dall’aspirante e contenere l’elenco dei documenti ad essa allegati.

3. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’art.32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067.


Art . 6Periodo del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio ha ordinato l’iscrizione nel registro.

2. Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a diciotto mesi, da comunicarsi alla segreteria dell’ordine a cura del dottore commercialista presso il cui studio è svolto il tirocinio, il praticante è cancellato dal registro, e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio già compiuto.

3. La frequenza dello studio prevista dal 2° comma dell’art.1 può essere sostituita, per un periodo non superiore a sei mesi, dalla frequenza, preventivamente autorizzata dal professionista presso il quale è effettuato il tirocinio, di corsi esteri particolarmente qualificati e comportanti l’esame finale di profitto ovvero dello studio di un professionista estero iscritto presso un organismo professionale corrispondente all’ordine dei dottori commercialisti.La frequenza dello studio di un professionista estero dovrà essere certificata da quest’ultimo.

4. Entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del regolamento il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti redige un elenco dei corsi esteri e degli organismi professionali di cui al comma 3 e lo trasmette ai consigli provinciali degli ordini.


Art. 7Trasferimento di residenza

1. In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro della circoscrizione nella quale si è trasferito.

2. La domanda è rivolta al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 dell’art. 5, anche in copia autentica nonché di un certificato del presidente del consiglio dell’ordine della circoscrizione di provenienza dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.

3. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l’anzianità della precedente iscrizione.

4. Si applicano per le domande di trasferimento, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’art.5.


Art. 8Libretto del tirocinio

1. Gli iscritti nel registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell’ordine, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l’indicazione del loro oggetto;

b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

2. Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del consiglio dell’ordine, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, con l’annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell’ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.


Art. 9Certificato di compimento del tirocinio

1. Il consiglio dell’ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.

2. Il certificato viene rilasciato dal consiglio dell’ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull’ultimo semestre completo di attività del praticante.

3. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’ordine di provenienza, certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto triennio di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

4. Il tirocinio compiuto anteriormente all’entrata in vigore della legge e del presente regolamento è attestato da una dichiarazione del dottore commercialista presso il cui studio si è svolto il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso e il rispetto delle modalità di cui all’art.1, o, in caso di impossibilità di rilascio di tale dichiarazione da una dichiarazione del tirocinante, sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

5. Del periodo come sopra attestato si tiene conto ai fini del compimento del tirocinio professionale in deroga a quanto previsto all’art.6, comma 1.

6. Nel caso in cui venga prodotta la dichiarazione di cui al comma 4 da cui risulti un periodo di tirocinio non inferiore a tre anni successivamente al conseguimento della laurea, il consiglio dell’ordine presso il quale risulta effettuato l’ultimo periodo di tirocinio rilascia il certificato previsto dall’art.9, n.1), anche senza l’iscrizione nel registro di cui all’art.4.Il consiglio può disporre accertamenti sulla effettiva effettuazione del tirocinio.

7. Il consiglio deve deliberare sulle richieste dell’interessato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.

8. Avverso la mancata deliberazione di cui al precedente comma o avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l’interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per il tramite dell’ordine che ha rifiutato la richiesta.

Il reclamo va proposto entro trenta giorni dallo spirare del termine di cui al precedente comma 7 o dalla comunicazione scritta del rifiuto da parte della segreteria del consiglio dell’ordine. L’ordine dovrà trasmettere il reclamo, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti entro trenta giorni dal reclamo e contestualmente all’interessato che può inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.

8. Il Consiglio nazionale decide sul merito.


Art. 10Cancellazione dal registro dei praticanti

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal consiglio dell’ordine, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nel caso di rinunzia dell’iscritto;

b) nel caso previsto dal secondo comma dell’art.6;

c) quando è venuto a mancare uno dei requisiti di cui al n.2) dell’art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, salvi i casi di radiazione;

d) quando l’iscritto trasferisce la sua residenza in località posta fuori dalla circoscrizione del consiglio dell’ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

2. Si applicano, per le cancellazioni dal registro speciale, le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell’art.34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 10 marzo 1995


NOTE


Avvertenza: Omissis

Note alle premesse:

L’Art.1 della legge n.206/1992 dispone che:

«Art.1. – 1.All’art.2 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;

«Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al n.4) del primo comma dell’art.31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’albo.

Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984.L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all’art.6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti”.

2. Il decreto di cui al quinto comma dell’art.2 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

– L’art.17, comma 3, della legge n.400/1988 dispone che:

«3.Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge .I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quello dei regolamenti emanati dal Governo.Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all’art.2:

– Le materie oggetto dell’esame di Stato previsto dall’art.31, comma 1, n.5), del D.P.R. n.1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) sono elencate nell’art.22 del D.M.9 settembre 1957 e sono le seguenti

a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale;

b) diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria.

– Le materie previste dall’art.4, del D.Lgs. n.88/1992, che attua la direttiva 84/253 CEE relativa alla abilitazione delle persone incaricate di controllo di legge dei documenti contabili sono le seguenti:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e connoneati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

rectius:

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.


Nota all’art.3

– L’art.31, comma 1, n.4), del D.P.R. n.1067/1953 prescrive di:

«4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dell’Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l’ammissione all’esame di Stato in materia di economia e commercio;»


Nota all’art.4:

– Per la disposizione dell’art.31, comma 1, n.4) del D.P.R. n.1067/1953, vedasi la nota all’art.3.


Nota all’art.5:

– L’art.31, comma 1, numeri 2) e 6), del D.P.R. n.1067/1953 prescrive di:

«2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

(Omissis);

6) avere la residenza nella circoscrizione»

Per la disposizione del n.4) vedasi la nota all’art.3.

– L’art.32, del D.P.R. n.1067/1953, comma I, II, III, IV, V, VI dispone che:

«Art.32 (Domanda di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale).

La domanda di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale è presentata al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento.Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.La deliberazione è motivata ed è notificata entro quindici giorni all’interessato e al pubblico ministero presso il tribunale.Contro di essa l’interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l’interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione».


Note all’art.10:

Per la disposizione dell’art.31, n.2) vedasi la nota all’art.5.

– L’art.34 del D.P.R. n.1067/1953, ai commi III, IV, V, VI, VII e VIII dispone che:

«La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato. Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell’albo pretorio del tribunale. L’interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.Il ricorso ha effetto sospensivo.Il dottore commercialista cancellato dall’albo o dall’elenco ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione.Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell’art.31».

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