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CIRCOLARE C.N. N° 68/95
Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione
all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista.
Con la pubblicazione del D.M. 10 marzo 1995, n° 327 viene data
attuazione alla legge 17 febbraio 1992, n°206 che, modificando
l'art.2 dell'ordinamento della professione di Dottore Commercialista,
introduce quale condizione per l'ammissione all'esame di Stato per
l'esercizio della professione-, già dalla sessione 1996,
un periodo, successivo alla laurea , di almeno tre anni di tirocinio
presso lo Studio di un Dottore Commercialista iscritto all'Albo.
Si ricorda che l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione
di dottore commercialista consentirà anche l'iscrizione al
registro dei revisori contabili esclusivamente se il triennio di
pratica venga svolto presso un dottore commercialista iscritto anche
nel registro dei revisori contabili (cfr. artt.3 e 5 D.Lgv. 88/92).
Le norme fissate dalla legge e dal regolamento citati segnano un
primo, concreto passo verso un serio processo di integrazione europea
e rendono possibile il perfezionamento del livello formativo e professionale
della categoria, sempre più necassario sia alla luce della
crescente internazionalizzazione della profesione sia in relazione
all'evoluzione della domenda interna.
TIROCINIO :
DEFINIZIONE
Il tirocinio è il momento di insegnamento dell'esrcizio
della professione e correlativamente del suo apprendistato: si sostanzia
pertanto iu un rapporto fra discente e docente.
1.MODALITA' DEL TIROCINIO
Il tirocinio, che deve essere svolto presso lo studio e sotto il
controllo di un Dottore commercialista iscritto all'Albo ed al registro
dei revisori contabili, con esclusione degli iscritti nell'elenco
speciale, comporta la partecipazione alla vita dello Studio ed allo
svolgimento delle pratiche con assiduità e con la responsabilità
del professionista, il quale fornirà le nozioni, i consigli
e le direttive in modo che il praticante svolga una propria attività
quale mezzo per essere posto in grado di esercitare la professione
sotto l'aspetto tecnico e deontologico.
Ciò significa che il rapporto di tirocinio non può
costituire in alcun caso motivo per lo svolgimento di attività
oggetto della professione di Dottore Commercialista in forma autonoma
da parte del praticante il quale dovrà sempre comunicare
la sua qualifica e svolgere il tirocinio sotto il controllo e presso
lo studio del Dottore Commercialista.
Il Dottore Commercialista cominicherà ai clienti con i quali
il praticante entra in contatto la specifica qualifica dello stesso
e la conseguente sua posizione nello Studio.
Ciò, tuttavia, non esclude una responsabilità "in
vigilando" del dottore commercialista per le attività
svolte dal praticante.
Al tirocinante vengono richiesti tre requisiti: assiduità;
diligenza e riservatezza.
Sia il professionista che il praticante possono far cessare, a rispettivo
insindacabile giudizio, il rapporto di tirocinio in qualunque momento.
1.1 Assiduità
L'assiduità del praticante, che non potrà mai essere
occasionale o sporadica, deve svolgersi nel rispetto dei requisiti
di continuità nel tempo e nella presenza in Studio.
La quantificazione temporale è necessariamente lasciata alla
responsabile valutazione del dottore commercialista che dovrà
tener presente le molteplici variabili legate all'organizzazione
dell'attività dello Studio, alla specifica pratica in esecuzione
ecc.
Deve,in ogni caso, essere escluso l'accesso al tirocinio a coloro
che, prestatori di lavoro o d'opera, non siano in grado di frequentare
assiduamente lo Studio professionale, frequenza che si ritiene necessaria
in un minimo di 4 ore giornaliere medie.
Pare opportuno ricordare che al praticante, al quale non può
essere chiesto alcunchè per frequentare lo Studio, è
dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'interesse
del Dottore Commercialista presso il quale svolge il tirocinio.
Peraltro, pur essendo il praticantato per sua natura essenzialmente
gratuito, il Dottore Commercialista, potrà corrispondere
al praticante una somma a riconoscimento dell'impegno profuso.
1.2. Diligenza
Il tirocinio deve essere svolto in modo tale da consentire il pieno
apprendimento della tecnica professionale che sarebbe normalmente
conseguibile con tre anni di assidua frequenza dello Studio.
Il praticante deve svolgere il tirocinio esercitandosi sulle aree
fondamentali della professione, completando la preparazione pratica
con l'approfondimento culturale e, ove lo ritenga, con la frequenza
-a sua cura e spesa- di specifici corsi integrativi; è tenuto
a seguire le corrette indicazioni professionali e gli insegnamenti
ricevuti, anche di natura deontologica.
Deve inoltre al Dottore Commercialista il rispetto che è
proprio del discente verso l'insegnante e non dovrà mai assumere,
anche dopo la fine del tirocinio, atteggiamenti o iniziative che
possano essere di danno allo studio presso il quale ha svolto il
praticantato.
1.3. Riservatezza
Il praticante, ha l'obbligo del segreto con riferimento ai fatti
appresi e relativi ai clienti e della riservatezza con riferimento
agli altri fatti inerenti lo Studio ed il suo rapporto di tirocinio.
2. SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE INTEGRATIVI .
Scuole e corsi di formazione possono essere istituiti o promossi
dai Consigli degli Ordini anche d'intesa con gli altri Ordini della
regione e costituiscono momenti formativi, finalizzati ad integrare
e non a sostituire il tirocinio professionale.
L'organizzazione di tali scuole e corsi non potrà comunque
essere semplicemente affidata a terzi, anche qualora si tratti di
organismi universitari, in quanto la responsabilità e il
controllo sui medesimi deve essre e restare prerogativa non delegabile
degli Ordini stessi.
Parimenti si invitano gli Ordini vincitori a non frazionare tali
iniziative, salvo particolari esigenze geografiche, ma anzi a realizzarle
unitamente in considerazione della realizzazione, dell'uniformità
dell'insegnamento e del necessario principio di collaborazione tra
gli Ordini.
Dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualificazione
tecnico-professionale e morale degli organismi che potranno collaborare
con il Consiglio che intende promuovere i corsi integrativi, organismi
che devono essere sempre di elevato livello culturale e tecnico,
scevri da finalità ed intenti di lucro.
I corsi, qualora fossero a titolo oneroso, dovranno prevedere quote
d'iscrizione e di frequenza limitate allo stretto necessario alla
copertura dei costi.
Le scuole ed i corsi, che avranno durata biennale, dovranno essere
organizzati in modo da funzionare a "ciclo continuo" con
"classi al I anno" che coesistano con "classi al
II anno" oppure con schema "a moduli" non propedeutici
l'uno all'altro ma ciclicamente riproposti.
I programmi di tali scuole e corsi dovranno essere preventivamente
approvati dal Consiglio Nazionale, ai fini della loro validità.
3.ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI
3.1. Accertamento e promozione della disponibilità degli
iscritti
I Consigli degli Ordini devono favorire in ogni modo lo sviluppo
e la realizzazione del praticantato, portando a conoscenza di tutti
gli iscritti, il numero degli aspiranti praticanti con la massima
pubblicità possibile.
Particolare impegno dovrà essere posto nell'individuare i
modi più opportuni per soddisfare tutte le richieste di aspiranti
praticanti in quanto il tirocinio obbligatorio non deve mai rappresentare
una "barriera all'ingresso" nella professione.
3.2. Obblighi del professionista
Il Dottore Commercialista ha l'obbligo morale di favorire il praticantato,
accogliendo, nei limiti delle proprie possibilità professionali
e competenze specialistiche, gli aspiranti in Studio ovvero fornendo
loro indicazioni e supporto per una possibile collocazione presso
altri colleghi.
Nella scelta dei praticanti da accogliere presso il proprio Studio
il Dottore Commercialista dovrà attenersi agli artt. 2.7
e 11 delle norme deontologiche, in particolare astenendosi dall'accogliere
quali praticanti i dipendenti degli Uffici pubblici con i quali
lo Studio intrattiene rapporti.
Il numero dei praticanti che frequentano contemporaneamente lo stesso
Studio deve essere rapportato alla effettiva possibilità
di consentire una completa opera formativa da parte del Dottore
Commercialista nei confronti dei praticanti: si raccomanda un numero
di praticanti non superiore due per ciascun Dottore Commercialista,
salvo casi particolari.
Nell'attività di istruzione e preparazione professionale
il Dottore Commercialista deve avere quale fine quello di facilitare
l'apprendimento e la formazione professionale del praticante, consentendogli
anche la partecipazione allo svolgimento dell'attività professionale,
tenuto conto delle sue capacità, della sua preparazione e
della delicatezza della materia trattata.
Il Dottore Commercialista deve consentire al praticante lo svolgimento
di una attività formativa la più ampia e completa
possibile, prevedendo la rotazione fra le varie aree di attività
dello Studio appena il praticante raggiunga una preparazione sufficiente
in ciascuna di esse.
3.3 Vigilanza sullo svolgimento del tirocinio
E' compito del Consiglio dell'Ordine vigilare sull'effetivo svolgimento
del tirocinio tenendo comunque presente che il Dottore Commercialista
presso il quale il praticante svolge il periodo di tirocinio si
assume tutte le responsabilità delle dichiarazioni che rilascia
sul libretto del praticante .
Spetta comunque al professionista il diritto-dovere di sorvegliare,
sulla base dell'Ordinamento Professionale e dei Principi di Deontologia
approvati dal consiglio Nazionale, sulla moralità e sullea
correttezza del praticante.
Nei casi di gravi violazioni del codice deontologico, dovrà
far cessare il rapporto informando Contemporaneamente il Praticante
e il Consiglio dell'Ordine, in merito ai motivi che hanno comportato
la cessazione del rapporto.
4. REGISTRO DEI PRATICANTI
4.1. Istituzione del registro
E' istituito un apposito "registro dei praticanti" che
deve essere tenuto a cura dei Consigli degli Ordini locali sul quale
verranno annotati tutti i trasferimenti, le interruzioni, le cancellazioni
e ogni fatto rilevante relativo al tirocinio.
4.2. Iscrizione
I praticanti devono richiedere l'iscrizione nel registro tenuto
dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza
anagrafica allegando alla domanda i documenti di cui all'art. 5
del regolamento che sono gli stessi previsti dal D.P.R. 1067/ 53,
oltre ad un certificato del professionista che attesta di aver ammesso
il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti del
tirocinio.
Il Consiglio deve pronunciarsi entro un mese dalla presentazione
della domanda. Attesta l'importanza di tale pronuncia, dalla quale
si computa il periodo di tirocinio, si raccomanda il rispetto di
tale termine.
Per le deliberazioni sulle domande dei praticanti si attuano le
medesime disposizioni previste dall'art.32 dell'ordinamento professionale
relative alla domanda d'iscrizione all'Albo, con esclusione del
termine di cui al terzo comma che viene ridotto dal regolamento
a 30 giorni.
E' rimessa all'autonoma decisione di ogni Ordine la facoltà
di richiedere, al momento dell'iscrizione, il pagamento di una somma
a titolo di rimborso spese strettamente rapportata ai costi necessari
per la tenuta del registro e il rilascio del libretto.
4.3 Luogo di iscrizione e luogo di svolgimento del tirocinio
il praticante potrà svolgere il proprio tirocinio presso
qualsiasi Dottore Commercialista in qualsiasi località del
territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel
registro dell'Ordine della circoscrizione di sua residenza.
Tale ordine mantiene il potere di effettuare i controlli ritenuti
necessari sia direttamente sia delegando all'Ordine al quale è
iscritto il professionista.
Per quanto non espressamente richiesto dal regolamento, elementari
principi di buon funzionamento dell'istituto richiedono che qualora
il tirocinio venga svolto presso un Dottore Commercialista iscritto
ad un Ordine diverso da quello della circoscrizione di residenza
del praticante, quest'ultimo debba produrre al Consiglio dell'Ordine
presso il quale è iscritto anche una dichiarazione dell'Ordine
di appartenenza del professionista dalla quale si evince che questi
è regolarmente iscritto e che a carico di esso non vi sono
provvedimenti disciplinari in corso.
In caso di trasferimento della residenza il praticante può
chiedere l'iscrizione nel registro della circoscrizione nella quale
si è trasferito.
L'apparente facoltatività della segnalazione ("il praticante
può")non deve trarre in inganno, in quanto nei confronti
del praticante che in seguito al cambio non si attivi per la modifica
nel registro di iscrizione opera la cancellazione ai sensi dell'art.10
lett.D).
La domanda per il trasferimento, oltre ai documenti richiesti per
l'iscrizione, deve essere corredata da una dichiarazione dell'Ordine
di appartenenza dalla quale risulti che nulla osta al trasferimento.
Nel trasferimento da un registro all'altro non opera alcuna sospensione
e viene mantenuta l'anzianità maturata. E' opportuno che
il Consiglio dell'Ordine che riceve la domanda di iscrizione per
trasferimento comunichi l'avvenuta iscrizione all'Ordine di provenienza
che provvederà alla trasmissione del fascicolo al nuovo Ordine.
Si segnala, inoltre, che il praticante deve cominicare al Consiglio
dell''Ordine il cambiamento del professionista pena il mancato riconoscimento
del periodo svolto presso lo studio di un dottore commercialista
diverso da quello precedentemente indicato.
5.PERIODO DEL TIROCINIO
Il periodo del tirocinio si computa dal momento in cui il Consiglio
dell'Ordine di residenza significativa (che faccia, cioè,
venir meno il requisito dell'assiduità di cui all'art.1 comma
1) deve essere annotata sul libretto a cura del praticante e ivi
confermata dal professionista.
Sono ammesse interruzioni, anche plurime, purchè ciascuna
non sia superiore a 18 mesi continuativi (servizio militare, gravidanza,
malattie, ecc.).
Per la determinazione dei tre anni di tirocinio professionale richiesti
dalla L.17.02.92 n°206 non si tiene conto del tempo corrispondente
alle interruzioni.
Ne consegue che un praticantato iniziato nel 1996 non necessariamente
verrà completato nel corso del 1999. I casi di interruzione
per periodi superiori ai 18 mesi continuativi devono essere comunicati,
a cura del professionista, alla segreteria dell'Ordine presso il
quale è iscritto il praticante. In tal caso il periodo di
tirocinio già compiuto rimarrà privo di effetti ed
il praticante verrà cancellato dal registro.
La decorrenza del periodo di tirocinio, che è fissato dall'art.?
nella data del provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine ha
deliberato l'iscrizione nel registro, trova un limite in quanto
previsto dal numero 5 dell'art. 9 il quale espressamente stabilisce
che si tenga conto anche del periodo di tirocinio già compiuto
prima dell'entrata in vigore del regolamento (19.X.1995), purchè
attestato con le modalità già esaminate. Tale previsione
è di natura eccezionale e non consente quindi interpretazioni
analogiche. Pertanto per il tirocinio iniziato dal 19.08.1995 la
decorrenza non potrà essere anteriore alla data della delibera
di iscrizione, come disciplinato dal richiamato n°1 dell'articolo
E. Viene infine prevista la validità di corsi o del tirocinio
effetuato all'Estero presso professionisti iscritti ad un organismo
professionale corrispondente all'ordine dei Dottori Commercialisti.
A tal proposito si segnala che il testo originariamente pubblicato
contiene un errore di stampa nella stesura del III co.dell'art.6
per cui la locuzione "un periodo non superiore a sei mesi"
deve essere sostituita con la locuzione "per un periodo superiore
a sei mesi".
Occorre infine rilevare un altro errore di stampa ove si parla,
alla fine del quarto comma dell'art.6, di "Consigli provinciali"
che vanno intesi come "Consigli circoscrizionali".
6. LIBRETTO DEL TIROCINIO
Gli iscritti nel registro debbono tenere un apposito libretto numerato,
vistato e rilasciato dal Consiglio dell'Ordine competente, in cui
il praticante deve annotare-con attestazione del professionista
sulla veridicità delle predette annotazioni-gli atti più
rilevanti alla cui predisposizione e redazione ha partecipato e
le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione
ha assistito e collaborato. Si intendono quindi richiamati tutti
i riferimenti precedentemente riportati in merito al contenuto del
libretto.
Il libretto deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria
del Consiglio dell'Ordine entro il 31 gennaio e il 31 luglio di
ogni anno con le richieste annotazioni relative al semestre solare
precedente.
Il Consiglio dell'Ordine verificherà l'attività svolta
nell'ultimo periodo in occasione dell'esame finale del libretto,
prima che sia rilasciato il certificato di compimento del tirocinio.
7. COMPIMENTO DEL TIROCINIO
7.1 Certificato di compimento del tirocinio
Al termine del periodo di praticantato, su richiesta dell'interessato,
il Consiglio dell'Ordine competente, entro trenta giorni dalla richiesta
stessa, rilascia un certificato di compimento del tirocinio. Anche
in questo caso si raccomanda il rispetto del termine di trenta giorni,
attesa l'importanza che potrebbe avere per l'iscrizione ad una sessione
di esami di Stato.
Il certificato-che non ha scadenza e può essere richiesto
solo dall'interessato- viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine
presso il quale si è svolto l'ultimo periodo di tirocinio.
Attraverso le deliberazioni o le mancate deliberazioni del Consiglio
locale è prevista la possibilità di proporre reclamo
al Consiglio Nazionale, che decide sul merito.
7.2 Norme transitorie
Il tirocinio compiuto anteriormente all'entrata in vigore della
legge e del presente regolamento è attestato da una dichiarazione
del dottore commercialista presso il cui studio si è svolto
il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso.
Il termine "compiuto" va inteso come "iniziato svolto"
in quanto una interpretazione letterale vanificherebbe la "ratio"
della norma che è quella di retrodatare gli effetti dell'iscrizione
al registro dei praticanti al momento di effettivo inizio della
pratica professionale.
Ne consegue che chi alla data di entrata in vigore del regolamento
aveva già svolto un periodo di praticantato inferiore a tre
anni e intende farlo valere, dovrà immediatamente iscriversi
al registro dei praticanti per completare il tirocinio. In tal caso
il periodo di praticantato precede la data di entrata in vigore
del regolamento e il periodo successivo verranno ricongiunti senza
soluzione di continuità.
Al fine di dare certazza e definitività a tale fase transitoria
è opportuno che ciascun Ordine informi i propri iscritti
della possibilità richiamata, fissando anche un termine di
tempo ragionevolmente breve (indicativamente fino al 31.03.96) entro
il quale i colleghi segnalino i praticanti che svolgono il tirocinio
presso di loro e che lo hanno iniziato anteriormente al 19.08.1995,
dovendosi intendere che la mancata segnalazione entro il termine
fissato costituisca presunzione semplice di inesistenza di tali
rapporti, presunzione superabile quindi solo con il concorso di
altri ulteriori elementi di prova diversi dalle sole affermazioni
del praticante e del professionista.
Il Consiglio dell'Ordine è competente a rilasciare, ovviamente
sulla base della dichiarazione del professionista il certificato
di compiuta pratica anche per i soggetti che all'entrata in vigore
del regolamento avevano già compiuto i tre anni di tirocinio.
Anche questi praticanti dovranno comunicare al Consiglio dell'Ordine
la loro posizione e far pervenire l'apposita dichiarazione del professionista.
In caso di impossibilità all'ottenimento di tale attestazione
(per esempio nei casi di morte o di malattia grave che impedisce
la capacità di intendere e volere del dottore commercialista),
casi comunque sottoposti al vaglio del Consiglio dell'Ordine, il
certificato può essere sostituito da una dichiarazione del
tirocinante sostitutiva dell'atto di notorietà ex L.15/68.
Per quanto riguarda la tipologia e le modalità del controllo,
ciascun Ordine potrà regolarsi nei modi e con gli strumenti
che riterrà più opportuni.
8. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata
dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero nei seguenti casi:
-rinunzia dell'iscritto
-interruzione del tirocinio per un periodo superiore a 18 mesi consegutivi
-perdita dell'esercizio dei diritti civili
-trasferimento della residenza in località posta al di fuori
della circoscrizione di iscrizione o irreperibilità.
La locuzione "salvi i casi di radiazione" alla fine della
lettera c) dell'art.10 è priva di significato in quanto è
il residuo di una precedente formulazione e quindi corpo estraneo
all'attuale testo normativo.
Nè può intendersi che in caso di radiazione del professionista
si debba procedere all'automatica cancellazione del praticante.
La radiazione e la sospensione del professionista fanno venir meno
pro-tempore le condizioni richieste per lo svolgimento del tirocinio
da parte del praticante il quale ovviamente ha la possibilità,
nel rispetto del termine di 18 mesi di ricercare altro Dottore Commercialista
presso il quale svolgere il tirocinio.
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