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12-5-2008      
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CIRCOLARE C.N. N° 68/95
Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.



Con la pubblicazione del D.M. 10 marzo 1995, n° 327 viene data attuazione alla legge 17 febbraio 1992, n°206 che, modificando l'art.2 dell'ordinamento della professione di Dottore Commercialista, introduce quale condizione per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione-, già dalla sessione 1996, un periodo, successivo alla laurea , di almeno tre anni di tirocinio presso lo Studio di un Dottore Commercialista iscritto all'Albo.
Si ricorda che l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consentirà anche l'iscrizione al registro dei revisori contabili esclusivamente se il triennio di pratica venga svolto presso un dottore commercialista iscritto anche nel registro dei revisori contabili (cfr. artt.3 e 5 D.Lgv. 88/92).
Le norme fissate dalla legge e dal regolamento citati segnano un primo, concreto passo verso un serio processo di integrazione europea e rendono possibile il perfezionamento del livello formativo e professionale della categoria, sempre più necassario sia alla luce della crescente internazionalizzazione della profesione sia in relazione all'evoluzione della domenda interna.


TIROCINIO :
DEFINIZIONE

Il tirocinio è il momento di insegnamento dell'esrcizio della professione e correlativamente del suo apprendistato: si sostanzia pertanto iu un rapporto fra discente e docente.

1.MODALITA' DEL TIROCINIO

Il tirocinio, che deve essere svolto presso lo studio e sotto il controllo di un Dottore commercialista iscritto all'Albo ed al registro dei revisori contabili, con esclusione degli iscritti nell'elenco speciale, comporta la partecipazione alla vita dello Studio ed allo svolgimento delle pratiche con assiduità e con la responsabilità del professionista, il quale fornirà le nozioni, i consigli e le direttive in modo che il praticante svolga una propria attività quale mezzo per essere posto in grado di esercitare la professione sotto l'aspetto tecnico e deontologico.
Ciò significa che il rapporto di tirocinio non può costituire in alcun caso motivo per lo svolgimento di attività oggetto della professione di Dottore Commercialista in forma autonoma da parte del praticante il quale dovrà sempre comunicare la sua qualifica e svolgere il tirocinio sotto il controllo e presso lo studio del Dottore Commercialista.
Il Dottore Commercialista cominicherà ai clienti con i quali il praticante entra in contatto la specifica qualifica dello stesso e la conseguente sua posizione nello Studio.
Ciò, tuttavia, non esclude una responsabilità "in vigilando" del dottore commercialista per le attività svolte dal praticante.
Al tirocinante vengono richiesti tre requisiti: assiduità; diligenza e riservatezza.
Sia il professionista che il praticante possono far cessare, a rispettivo insindacabile giudizio, il rapporto di tirocinio in qualunque momento.

1.1 Assiduità
L'assiduità del praticante, che non potrà mai essere occasionale o sporadica, deve svolgersi nel rispetto dei requisiti di continuità nel tempo e nella presenza in Studio.
La quantificazione temporale è necessariamente lasciata alla responsabile valutazione del dottore commercialista che dovrà tener presente le molteplici variabili legate all'organizzazione dell'attività dello Studio, alla specifica pratica in esecuzione ecc.
Deve,in ogni caso, essere escluso l'accesso al tirocinio a coloro che, prestatori di lavoro o d'opera, non siano in grado di frequentare assiduamente lo Studio professionale, frequenza che si ritiene necessaria in un minimo di 4 ore giornaliere medie.
Pare opportuno ricordare che al praticante, al quale non può essere chiesto alcunchè per frequentare lo Studio, è dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'interesse del Dottore Commercialista presso il quale svolge il tirocinio.
Peraltro, pur essendo il praticantato per sua natura essenzialmente gratuito, il Dottore Commercialista, potrà corrispondere al praticante una somma a riconoscimento dell'impegno profuso.

1.2. Diligenza
Il tirocinio deve essere svolto in modo tale da consentire il pieno apprendimento della tecnica professionale che sarebbe normalmente conseguibile con tre anni di assidua frequenza dello Studio.
Il praticante deve svolgere il tirocinio esercitandosi sulle aree fondamentali della professione, completando la preparazione pratica con l'approfondimento culturale e, ove lo ritenga, con la frequenza -a sua cura e spesa- di specifici corsi integrativi; è tenuto a seguire le corrette indicazioni professionali e gli insegnamenti ricevuti, anche di natura deontologica.
Deve inoltre al Dottore Commercialista il rispetto che è proprio del discente verso l'insegnante e non dovrà mai assumere, anche dopo la fine del tirocinio, atteggiamenti o iniziative che possano essere di danno allo studio presso il quale ha svolto il praticantato.

1.3. Riservatezza
Il praticante, ha l'obbligo del segreto con riferimento ai fatti appresi e relativi ai clienti e della riservatezza con riferimento agli altri fatti inerenti lo Studio ed il suo rapporto di tirocinio.

2. SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE INTEGRATIVI .

Scuole e corsi di formazione possono essere istituiti o promossi dai Consigli degli Ordini anche d'intesa con gli altri Ordini della regione e costituiscono momenti formativi, finalizzati ad integrare e non a sostituire il tirocinio professionale.
L'organizzazione di tali scuole e corsi non potrà comunque essere semplicemente affidata a terzi, anche qualora si tratti di organismi universitari, in quanto la responsabilità e il controllo sui medesimi deve essre e restare prerogativa non delegabile degli Ordini stessi.
Parimenti si invitano gli Ordini vincitori a non frazionare tali iniziative, salvo particolari esigenze geografiche, ma anzi a realizzarle unitamente in considerazione della realizzazione, dell'uniformità dell'insegnamento e del necessario principio di collaborazione tra gli Ordini.
Dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualificazione tecnico-professionale e morale degli organismi che potranno collaborare con il Consiglio che intende promuovere i corsi integrativi, organismi che devono essere sempre di elevato livello culturale e tecnico, scevri da finalità ed intenti di lucro.
I corsi, qualora fossero a titolo oneroso, dovranno prevedere quote d'iscrizione e di frequenza limitate allo stretto necessario alla copertura dei costi.
Le scuole ed i corsi, che avranno durata biennale, dovranno essere organizzati in modo da funzionare a "ciclo continuo" con "classi al I anno" che coesistano con "classi al II anno" oppure con schema "a moduli" non propedeutici l'uno all'altro ma ciclicamente riproposti.
I programmi di tali scuole e corsi dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale, ai fini della loro validità.

3.ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

3.1. Accertamento e promozione della disponibilità degli iscritti
I Consigli degli Ordini devono favorire in ogni modo lo sviluppo e la realizzazione del praticantato, portando a conoscenza di tutti gli iscritti, il numero degli aspiranti praticanti con la massima pubblicità possibile.
Particolare impegno dovrà essere posto nell'individuare i modi più opportuni per soddisfare tutte le richieste di aspiranti praticanti in quanto il tirocinio obbligatorio non deve mai rappresentare una "barriera all'ingresso" nella professione.

3.2. Obblighi del professionista
Il Dottore Commercialista ha l'obbligo morale di favorire il praticantato, accogliendo, nei limiti delle proprie possibilità professionali e competenze specialistiche, gli aspiranti in Studio ovvero fornendo loro indicazioni e supporto per una possibile collocazione presso altri colleghi.
Nella scelta dei praticanti da accogliere presso il proprio Studio il Dottore Commercialista dovrà attenersi agli artt. 2.7 e 11 delle norme deontologiche, in particolare astenendosi dall'accogliere quali praticanti i dipendenti degli Uffici pubblici con i quali lo Studio intrattiene rapporti.
Il numero dei praticanti che frequentano contemporaneamente lo stesso Studio deve essere rapportato alla effettiva possibilità di consentire una completa opera formativa da parte del Dottore Commercialista nei confronti dei praticanti: si raccomanda un numero di praticanti non superiore due per ciascun Dottore Commercialista, salvo casi particolari.
Nell'attività di istruzione e preparazione professionale il Dottore Commercialista deve avere quale fine quello di facilitare l'apprendimento e la formazione professionale del praticante, consentendogli anche la partecipazione allo svolgimento dell'attività professionale, tenuto conto delle sue capacità, della sua preparazione e della delicatezza della materia trattata.
Il Dottore Commercialista deve consentire al praticante lo svolgimento di una attività formativa la più ampia e completa possibile, prevedendo la rotazione fra le varie aree di attività dello Studio appena il praticante raggiunga una preparazione sufficiente in ciascuna di esse.

3.3 Vigilanza sullo svolgimento del tirocinio
E' compito del Consiglio dell'Ordine vigilare sull'effetivo svolgimento del tirocinio tenendo comunque presente che il Dottore Commercialista presso il quale il praticante svolge il periodo di tirocinio si assume tutte le responsabilità delle dichiarazioni che rilascia sul libretto del praticante .
Spetta comunque al professionista il diritto-dovere di sorvegliare, sulla base dell'Ordinamento Professionale e dei Principi di Deontologia approvati dal consiglio Nazionale, sulla moralità e sullea correttezza del praticante.
Nei casi di gravi violazioni del codice deontologico, dovrà far cessare il rapporto informando Contemporaneamente il Praticante e il Consiglio dell'Ordine, in merito ai motivi che hanno comportato la cessazione del rapporto.


4. REGISTRO DEI PRATICANTI

4.1. Istituzione del registro
E' istituito un apposito "registro dei praticanti" che deve essere tenuto a cura dei Consigli degli Ordini locali sul quale verranno annotati tutti i trasferimenti, le interruzioni, le cancellazioni e ogni fatto rilevante relativo al tirocinio.

4.2. Iscrizione
I praticanti devono richiedere l'iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza anagrafica allegando alla domanda i documenti di cui all'art. 5 del regolamento che sono gli stessi previsti dal D.P.R. 1067/ 53, oltre ad un certificato del professionista che attesta di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti del tirocinio.
Il Consiglio deve pronunciarsi entro un mese dalla presentazione della domanda. Attesta l'importanza di tale pronuncia, dalla quale si computa il periodo di tirocinio, si raccomanda il rispetto di tale termine.
Per le deliberazioni sulle domande dei praticanti si attuano le medesime disposizioni previste dall'art.32 dell'ordinamento professionale relative alla domanda d'iscrizione all'Albo, con esclusione del termine di cui al terzo comma che viene ridotto dal regolamento a 30 giorni.
E' rimessa all'autonoma decisione di ogni Ordine la facoltà di richiedere, al momento dell'iscrizione, il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese strettamente rapportata ai costi necessari per la tenuta del registro e il rilascio del libretto.

4.3 Luogo di iscrizione e luogo di svolgimento del tirocinio
il praticante potrà svolgere il proprio tirocinio presso qualsiasi Dottore Commercialista in qualsiasi località del territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro dell'Ordine della circoscrizione di sua residenza.
Tale ordine mantiene il potere di effettuare i controlli ritenuti necessari sia direttamente sia delegando all'Ordine al quale è iscritto il professionista.
Per quanto non espressamente richiesto dal regolamento, elementari principi di buon funzionamento dell'istituto richiedono che qualora il tirocinio venga svolto presso un Dottore Commercialista iscritto ad un Ordine diverso da quello della circoscrizione di residenza del praticante, quest'ultimo debba produrre al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto anche una dichiarazione dell'Ordine di appartenenza del professionista dalla quale si evince che questi è regolarmente iscritto e che a carico di esso non vi sono provvedimenti disciplinari in corso.
In caso di trasferimento della residenza il praticante può chiedere l'iscrizione nel registro della circoscrizione nella quale si è trasferito.
L'apparente facoltatività della segnalazione ("il praticante può")non deve trarre in inganno, in quanto nei confronti del praticante che in seguito al cambio non si attivi per la modifica nel registro di iscrizione opera la cancellazione ai sensi dell'art.10 lett.D).
La domanda per il trasferimento, oltre ai documenti richiesti per l'iscrizione, deve essere corredata da una dichiarazione dell'Ordine di appartenenza dalla quale risulti che nulla osta al trasferimento.
Nel trasferimento da un registro all'altro non opera alcuna sospensione e viene mantenuta l'anzianità maturata. E' opportuno che il Consiglio dell'Ordine che riceve la domanda di iscrizione per trasferimento comunichi l'avvenuta iscrizione all'Ordine di provenienza che provvederà alla trasmissione del fascicolo al nuovo Ordine.
Si segnala, inoltre, che il praticante deve cominicare al Consiglio dell''Ordine il cambiamento del professionista pena il mancato riconoscimento del periodo svolto presso lo studio di un dottore commercialista diverso da quello precedentemente indicato.


5.PERIODO DEL TIROCINIO

Il periodo del tirocinio si computa dal momento in cui il Consiglio dell'Ordine di residenza significativa (che faccia, cioè, venir meno il requisito dell'assiduità di cui all'art.1 comma 1) deve essere annotata sul libretto a cura del praticante e ivi confermata dal professionista.
Sono ammesse interruzioni, anche plurime, purchè ciascuna non sia superiore a 18 mesi continuativi (servizio militare, gravidanza, malattie, ecc.).
Per la determinazione dei tre anni di tirocinio professionale richiesti dalla L.17.02.92 n°206 non si tiene conto del tempo corrispondente alle interruzioni.
Ne consegue che un praticantato iniziato nel 1996 non necessariamente verrà completato nel corso del 1999. I casi di interruzione per periodi superiori ai 18 mesi continuativi devono essere comunicati, a cura del professionista, alla segreteria dell'Ordine presso il quale è iscritto il praticante. In tal caso il periodo di tirocinio già compiuto rimarrà privo di effetti ed il praticante verrà cancellato dal registro.
La decorrenza del periodo di tirocinio, che è fissato dall'art.? nella data del provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'iscrizione nel registro, trova un limite in quanto previsto dal numero 5 dell'art. 9 il quale espressamente stabilisce che si tenga conto anche del periodo di tirocinio già compiuto prima dell'entrata in vigore del regolamento (19.X.1995), purchè attestato con le modalità già esaminate. Tale previsione è di natura eccezionale e non consente quindi interpretazioni analogiche. Pertanto per il tirocinio iniziato dal 19.08.1995 la decorrenza non potrà essere anteriore alla data della delibera di iscrizione, come disciplinato dal richiamato n°1 dell'articolo E. Viene infine prevista la validità di corsi o del tirocinio effetuato all'Estero presso professionisti iscritti ad un organismo professionale corrispondente all'ordine dei Dottori Commercialisti.
A tal proposito si segnala che il testo originariamente pubblicato contiene un errore di stampa nella stesura del III co.dell'art.6 per cui la locuzione "un periodo non superiore a sei mesi" deve essere sostituita con la locuzione "per un periodo superiore a sei mesi".
Occorre infine rilevare un altro errore di stampa ove si parla, alla fine del quarto comma dell'art.6, di "Consigli provinciali" che vanno intesi come "Consigli circoscrizionali".

6. LIBRETTO DEL TIROCINIO


Gli iscritti nel registro debbono tenere un apposito libretto numerato, vistato e rilasciato dal Consiglio dell'Ordine competente, in cui il praticante deve annotare-con attestazione del professionista sulla veridicità delle predette annotazioni-gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione ha partecipato e le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione ha assistito e collaborato. Si intendono quindi richiamati tutti i riferimenti precedentemente riportati in merito al contenuto del libretto.
Il libretto deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno con le richieste annotazioni relative al semestre solare precedente.
Il Consiglio dell'Ordine verificherà l'attività svolta nell'ultimo periodo in occasione dell'esame finale del libretto, prima che sia rilasciato il certificato di compimento del tirocinio.

7. COMPIMENTO DEL TIROCINIO

7.1 Certificato di compimento del tirocinio

Al termine del periodo di praticantato, su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine competente, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, rilascia un certificato di compimento del tirocinio. Anche in questo caso si raccomanda il rispetto del termine di trenta giorni, attesa l'importanza che potrebbe avere per l'iscrizione ad una sessione di esami di Stato.
Il certificato-che non ha scadenza e può essere richiesto solo dall'interessato- viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso il quale si è svolto l'ultimo periodo di tirocinio.
Attraverso le deliberazioni o le mancate deliberazioni del Consiglio locale è prevista la possibilità di proporre reclamo al Consiglio Nazionale, che decide sul merito.

7.2 Norme transitorie

Il tirocinio compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge e del presente regolamento è attestato da una dichiarazione del dottore commercialista presso il cui studio si è svolto il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso.
Il termine "compiuto" va inteso come "iniziato svolto" in quanto una interpretazione letterale vanificherebbe la "ratio" della norma che è quella di retrodatare gli effetti dell'iscrizione al registro dei praticanti al momento di effettivo inizio della pratica professionale.
Ne consegue che chi alla data di entrata in vigore del regolamento aveva già svolto un periodo di praticantato inferiore a tre anni e intende farlo valere, dovrà immediatamente iscriversi al registro dei praticanti per completare il tirocinio. In tal caso il periodo di praticantato precede la data di entrata in vigore del regolamento e il periodo successivo verranno ricongiunti senza soluzione di continuità.
Al fine di dare certazza e definitività a tale fase transitoria è opportuno che ciascun Ordine informi i propri iscritti della possibilità richiamata, fissando anche un termine di tempo ragionevolmente breve (indicativamente fino al 31.03.96) entro il quale i colleghi segnalino i praticanti che svolgono il tirocinio presso di loro e che lo hanno iniziato anteriormente al 19.08.1995, dovendosi intendere che la mancata segnalazione entro il termine fissato costituisca presunzione semplice di inesistenza di tali rapporti, presunzione superabile quindi solo con il concorso di altri ulteriori elementi di prova diversi dalle sole affermazioni del praticante e del professionista.
Il Consiglio dell'Ordine è competente a rilasciare, ovviamente sulla base della dichiarazione del professionista il certificato di compiuta pratica anche per i soggetti che all'entrata in vigore del regolamento avevano già compiuto i tre anni di tirocinio. Anche questi praticanti dovranno comunicare al Consiglio dell'Ordine la loro posizione e far pervenire l'apposita dichiarazione del professionista.
In caso di impossibilità all'ottenimento di tale attestazione (per esempio nei casi di morte o di malattia grave che impedisce la capacità di intendere e volere del dottore commercialista), casi comunque sottoposti al vaglio del Consiglio dell'Ordine, il certificato può essere sostituito da una dichiarazione del tirocinante sostitutiva dell'atto di notorietà ex L.15/68.
Per quanto riguarda la tipologia e le modalità del controllo, ciascun Ordine potrà regolarsi nei modi e con gli strumenti che riterrà più opportuni.

8. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero nei seguenti casi:
-rinunzia dell'iscritto
-interruzione del tirocinio per un periodo superiore a 18 mesi consegutivi
-perdita dell'esercizio dei diritti civili
-trasferimento della residenza in località posta al di fuori della circoscrizione di iscrizione o irreperibilità.
La locuzione "salvi i casi di radiazione" alla fine della lettera c) dell'art.10 è priva di significato in quanto è il residuo di una precedente formulazione e quindi corpo estraneo all'attuale testo normativo.
Nè può intendersi che in caso di radiazione del professionista si debba procedere all'automatica cancellazione del praticante. La radiazione e la sospensione del professionista fanno venir meno pro-tempore le condizioni richieste per lo svolgimento del tirocinio da parte del praticante il quale ovviamente ha la possibilità, nel rispetto del termine di 18 mesi di ricercare altro Dottore Commercialista presso il quale svolgere il tirocinio.

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