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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 maggio 2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale. (GU n. 182
del 5-8-2002)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni triennio puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi,
variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici,
interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988,
n. 352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari
in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata
adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988
ad agosto 1994;
Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi
e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne'
in quelli successivi, cosi' come non si e' proceduto all'adeguamento
degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto
1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu'
adeguata; Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento
degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto
1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato
che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e'
pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a
14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione
e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati
come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del
centro di responsabilita' "Affari di giustizia", dello
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per
l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI
VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI
ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.
319.
Art. 1.
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo
per la perizia al valore del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento
determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti
del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono
commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico
e sono determinati in base alle
vacazioni.
Art. 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa,
contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737%
allo 0,9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 3.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione
di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni,
avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali
e industriali nonche' relativi a beni mobili in genere, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi
dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 4.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e
relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attivita':
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo
0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo
0,0376%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del
bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono alcuna
attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica
agli enti pubblici.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 5.
Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni
contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 145,12 a euro 970,42.
Art. 6.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 7.
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale
in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali,
di prestiti, di nude proprieta' e usufrutti, di ammortamenti finanziari,
di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro
484,95.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa
ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
Art. 8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento
di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali
e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,
effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo
0,0758%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche
sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi
o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235%
al 0,0047%.
Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi piu' di un
bilancio, il compenso complessivo e' costituito dalla somma dell'onorario
relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante per ciascun
bilancio precedente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 9.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura,
scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 96,58 a euro 484,95. Quando l'indagine ha ad oggetto piu'
reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo
e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 10.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento
di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali
e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12
a euro 582,05.
Art. 11.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali,
opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati
e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura
e contabilita' di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo
di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici,
planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione,
la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati,
centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro
970,42.
Art. 13.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474%
allo 0,0947%.
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto
alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e'
ridotto di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 14.
Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali,
sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo
stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474%
allo 0,0947%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 15.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione,
riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in
quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto
alla meta'. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi
determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.
Art. 16.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili
amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie,
di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione
di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali
e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di
euro 970,42.
Art. 17.
Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico
e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316%
all'1,8790%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il
valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato alla
cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo al danno
di maggiore entita'. Per la perizia nella materia di cui al primo
comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo
svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.
Art. 18.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi,
di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il
primo reperto. Se il reperto e' costituito da un'arma in esso sono
compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro
387,86 per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e
al terzo comma ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante per
ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 19.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia
applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilita' dei pendii
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo
di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
Art. 20.
Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito
i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita medico-legale euro 19,11;
ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata
una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni,
un onorario:
per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
Art. 21.
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la
persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
euro 290,77.
Art. 22.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame
alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
di euro 14,46 a campione.
Art. 23.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca
del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
Art. 24.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica
o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi
su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche
o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce
biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti
ad esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi,
successivo al primo, e' ridotto alla meta'.
Art. 26.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti
diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio
raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i
seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica euro 19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata
una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico,
per le medesime operazioni, un onorario:
per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano
interessato piu' capi facenti parte di un gregge o di una mandria
o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono
raddoppiati.
Art. 27.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa
di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca
quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza
da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa. Quando le
sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di uno l'onorario
spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e' ridotto
alla meta'.
Art. 28.
Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente
ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale
incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche
non volatili nonche' di agenti patogeni spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare
le alterazioni e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad identificare
gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
407,48.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento
acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 48,03 a euro 484,95.
Art. 29.
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico
espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attivita'
concernente i quesiti.
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