
Cir 14/04/1984 n.4161
Liquidazione Onorari ai Consulenti Tecnici
Circolare del Presidente del Tribunale Civile e Penale di
Roma per la liquidazione degli onorari ai consulenti tecnici:
applicazione del D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.
Pervengono a questa Presidenza continue segnalazioni, motivate
lamentele e giustificati rilievi da parte di consulenti
tecnici in ordine ai criteri con cui vengono liquidati dai
giudici istruttori onorari e spese per le operazioni eseguite
dai consulenti stessi in materia civile.
Al riguardo debbo ricordare che la legge 8 luglio 1980,
n. 319, in tema di compensi ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori fu emanata allo scopo precipuo,
da un lato, di rendere adeguati i corrispettivi per le prestazioni
svolte dai collaboratori del giudice, sul presupposto che
non deve esservi ingiustificata discriminazione con le retribuzioni
rilevate nel mercato di equivalenti attivita' professionali
- se non nei limiti imposti dal contemperamento della natura
pubblicistica dell'incarico (art. 2 legge cit.), - e, dall'altro,
di ottenere, in termini ragionevolmente limitati, l'esito
dell'accertamento tecnico, nella constatazione che non era
piu' sostenibile la gravosa prassi invalsa di far coincidere,
dilazionandolo il piu' possibile, il tempo assegnato per
il deposito della relazione con quello, effettivamente necessario,
per l'espletamento dell'incarico, al solo fine di incrementare
la base per la liquidazione dell'onorario a tempo.
In funzione del conseguimento di questi scopi vanno quindi
interpretate le nuove norme, che hanno avuto attuazione
con il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 28 gennaio 1984, con avviso
di rettifica pubblicato sulla stessa Gazzetta n. 55 del
24 febbraio 1984), in merito alle quali questa Presidenza,
ad evitare il ripetersi delle cennate lamentele ed allo
scopo anche di limitare i ricorsi che prevedibilmente saranno
avanzati a norma dell'art. 11 della legge, ritiene opportuno
formulare le seguenti osservazioni.
A) Entrata in vigore e applicazione delle tabelle
Non e' dubbio che l'art. 2 della legge n.319 del 1980 non
richiede un atto di normazione secondaria, bensi' un mero
atto amministrativo generale direttamente attuativo della
previsione legislativa, quale sicuramente e' il D.P.R. n.
820 del 1983:
esso, pertanto, e' di immediata applicazione, sicche' all'atto
della liquidazione degli onorari vanno seguiti i criteri
in esso contenuti, anche se le operazioni peritali siano
iniziate e si siano svolte prima della sua emanazione. Il
che, oltre tutto, trova riscontro nell'art. 12 della legge,
il quale consente la determinazione provvisoria degli onorari,
in base alle vacazioni, ma solo fino a che non siano emanati
i decreti previsti dall'art. 2. Non si e' in presenza, quindi,
di un problema di successione di norme di legge, bensi'
piu' correttamente, di una norma che in via provvisoria
ed eccezionale poteva essere applicata, fin quando non fosse
stata emanata la norma definitiva. D'altronde - sotto un
profilo piu' generale - non e' contestabile che il carattere
unitario della prestazione professionale importa che gli
onorari del consulente debbono essere liquidati in base
alla tariffa vigente nel momento in cui tale prestazione
e' stata condotta a termine per effetto dell'esaurimento
o della cessazione dell'incarico professionale (cfr. per
riferimenti, la conforme giurisprudenza formatasi in materia
di successione di tariffe professionali diverse).
B) Determinazione dei compensi
A piu' gravi e consistenti rilievi - come ho accennato
- ha dato luogo la determinazione dei compensi spettanti
ai consulenti. In via generale va rilevato che l'art. 2
della legge n. 319/80, dopo aver stabilito, al primo comma,
il principio che la misura degli onorari fissi e di quelli
variabili e' fissata in apposite tabelle, dispone, al secondo
comma, che, per la determinazione degli onorari variabili,
il giudice deve tenere conto delle difficolta' dell'indagine,
nonche' della completezza e del pregio della prestazione
fornita.
Cio' vuol dire che il giudice:
a) non puo' discostarsi dalla misura degli onorari fissi;
b) per gli onorari variabili ha facolta' di determinazione
del compenso tra i limiti minimo e massimo stabiliti dalle
tabelle e tale discrezionalita' deve esercitare con riferimento
ai parametri previsti dalla legge, vale a dire la difficolta'
dell'indagine e completezza e pregio della prestazione.
Ne consegue che, una volta fissati un minimo ed un massimo
di tabella, il giudice non puo' far luogo rispettivamente,
a diminuzione o aumento di tali limiti ma vi e' vincolato,
pur potendo spaziare all'interno di essi in relazione ad
una valutazione che tenga conto dei ricordati parametri.
In definitiva, nell'ambito del D.P.R. n. 820/83 sono individuabili
tre criteri di determinazione dei compensi:
a) il criterio dell'onorario a percentuale calcolato per
scaglioni - tra un minimo ed un massimo - cui fanno riferimento
agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17 e 19;
b) il criterio dell'onorario variabile da un minimo ad
un massimo, cui fanno riferimento gli artt. 5, 7, 9, 10,
12, 16, 18, 20, secondo comma, 21, 24, 25, 26, secondo comma
e 27;
c) il criterio dell'onorario fisso, cui fanno riferimento
gli artt. 20, primo comma, 22, 23 e 26 primo comma.
Con particolare riguardo al sistema della determinazione
degli onorari secondo il criterio della percentuale calcolata
per scaglioni, I'interpretazione logica porta a ritenere
che il principio fissato e' quello delle aliquote differenziate
per scaglione, a simiglianza di quanto avviene, ad esempio,
per la determinazione delle imposte sul reddito delle persone
fisiche. Anche se la formulazione della norma - in una prima
approssimazione - puo' dar luogo a qualche perplessita',
deve escludersi, come contraria alla lettera ed allo spirito
della norma stessa, I'interpretazione secondo cui l'aliquota
sarebbe unitaria per gli importi ai quali si riferisce:
un'interpretazione siffatta condurrebbe all'assurda conseguenza
che una consulenza, da valutare, ad esempio, nell'ambito
dell'art. 2 D.P.R. n. 820/83, avente ad oggetto un valore
di L. 10 milioni verrebbe compensata con un importo (L.
500.000 = 5% di L. 10.000.000) superiore a quello di un'analoga
perizia concernente un valore di L. 12.000.000 (L. 480.000
= 4% di L. 12.000.000). In conclusione le disposizioni che
prevedono il sistema della liquidazione dell'onorario a
percentuale calcolato per scaglioni vanno intese nel senso
che per la determinazione dell'onorario occorre procedere
alla scomposizione del valore oggetto dell'accertamento
in modo che la percentuale del primo scaglione va applicata
sul primo importo risultante dalla scomposizione, la percentuale
del secondo scaglione va applicata sulla parte eccedente
l'importo del primo scaglione, la percentuale del terzo
scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del
secondo scaglione e cosi' via fino all'ultimo importo risultante
dalla scomposizione.
Piuttosto e' da rilevare che tutte le norme concernenti
il sistema della liquidazione dell'onorario a percentuale
per scaglioni prevedono un limite massimo di importo del
valore oggetto dell'accertamento (ad esempio, un miliardo
di lire nell'art. 2 o cinque o dieci miliardi di lire nell'art.
4): si pone, pertanto, il problema circa l'aliquota o il
criterio da applicare nei casi in cui il valore oggetto
dell'accertamento superi quello massimo indicato dalla norma.
Dovendosi ovviamente escludere la soluzione piu' semplicistica
per cui il limite massimo di importo del valore oggetto
della controversia dovrebbe segnare anche il limite massimo
dell'onorario liquidabile, con cio' escludendosi il compenso
per importi superiori a quelli indicati, devono ritenersi
possibili due soluzioni: o applicare l'aliquota percentuale
nel valore piu' elevato, sugli importi eccedenti quello
massimo indicato dalla norma ovvero ritenere applicabile
la disposizione di cui all'art. 5 della legge, per effetto
della quale per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati
fino al doppio, con preferenza per questa seconda soluzione,
non foss'altro perche' trova il citato riscontro normativo.
E' stato, poi, segnalato il caso della consulenza che risponda
a quesiti concernenti prestazioni, previste in tabelle diverse.
Non e' dubbio che nell'ipotesi in cui ciascun quesito abbia
una propria individualita' ed abbia richiesto un'autonoma
attivita' di accertamento nella liquidazione degli onorari
occorre applicare distintamente per ciascun quesito e per
ciascun accertamento la relativa tabella o, in mancanza,
applicare i criteri di cui agli artt. 3 e 4 della legge.
Quando, invece, per la risposta ad un determinato quesito
sia stato necessario il compimento di attivita' previste
da tabelle diverse, occorre aver riguardo al criterio della
prevalenza, per cui deve essere applicata la tabella relativa
alla prestazione che sia stata prevalente rispetto alle
altre: l'onorario, trattandosi di prestazione complessa,
potra' in tal caso essere maggiorato in applicazione dell'art.
5 della legge. Va, infine, ricordato che ove l'attivita'
compiuta dal consulente non rientri espressamente in alcuna
delle tabelle di cui al D.P.R. n. 820 del 1983 vi e', anzitutto,
possibilita' di far ricorso all'applicazione analogica di
esse (art. 3 della legge) e nel caso in cui cio' non sia
consentito, gli onorari debbono essere commisurati al tempo
impiegato e determinati in base alle vacazioni (art. 4 della
legge). Egualmente in base alle vacazioni vanno liquidati
gli onorari anche per le prestazioni previste dalle tabelle,
ma solo nel caso in cui si tratti di onorari a percentuale
e non sia possibile determinare il valore della controversia
(art. 1 D.P.R. n. 820/83).
C) Incarichi collegiali
Devono considerarsi tali quelli caratterizzati:
a) dall'accertamento unitario;
b) dalla presenza di un'unica relazione;
c) dalla necessita' di un lavoro in equipe.
In difetto di quest'ultimo elemento, anche se sussistono
i primi due, l'apporto dei vari collaboratori deve essere
ritenuto distinto e la liquidazione va fatta con i criteri
illustrati in precedenza. Nell'ipotesi di effettiva collegialita'
- quando cioe' si tratta di casi di particolari verifiche
da operarsi con la contestuale presenza di piu' esperti
nella medesima materia - la liquidazione va fatta come riferita
ad un solo consulente, maggiorata del 40 per cento per ogni
ulteriore componente e poi divisa per il numero di questi
(art. 6 della legge).
D) Ausiliari del consulente
Riguardo alle spese affrontate per prestazioni di carattere
manuale (dattilografo, fotografo ecc.), esse debbono essere
rimborsate comunque - senza necessita' di preventiva autorizzazione
del giudice ad avvalersi di tale personale ausiliario commisurando
il corrispettivo a quello percepito in analoghe condizioni
di mercato, salvo, in ogni caso, la facolta' di valutare
la necessita' dell'opera e la congruita' del compenso richiesto.
Le altre prestazioni di carattere strumentale (intellettuale
o tecnico) devono essere preventivamente autorizzate dal
giudice ed il compenso dovra' essere determinato gradatamente
secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 319/80 o dal
D.P.R. n. 820/83 ovvero alla stregua delle tariffe vigenti
o degli usi locali (art. 7, terzo comma, della legge). Va,
infine, rilevato che, ove la necessita' di un accertamento
tecnico sorga nel corso dello svolgimento dell'incarico
e non si tratti di un indagine sussidiaria che confluisca
nell'unico parere tecnico affidato al consulente, esso deve
costituire oggetto di autonomo incarico a nuovo consulente
ed integra un nuovo incarico svincolato dal precedente (art.
7, ultimo comma della legge).
E) Rimborso spese
Va rilevato che l'art. 23 D.P.R. n. 820/83 precisa che
gli onorari fissi o variabili previsti nelle tabelle sono
comprensivi di ogni attivita' comunque svolta dal consulente
per l'espletamento dell'incarico. La disposizione e' conforme
alla legge n. 319/80, dalla quale emerge che al consulente,
in aggiunta all'onorario, competono esclusivamente le spese
ritenute dal giudice necessarie, purche' sia allegata la
corrispondente documentazione - salvo ovviamente quelle
correnti, come telefono, accessi in pubblici uffici, corrispondenza
ecc. che possono essere liquidate forfettariamente - e l'indennita'
di missione per l'ipotesi in cui l'esecuzione dell'incarico
comporti il trasferimento fuori della propria residenza.
F) Provvedimento di liquidazione
Esso come tutti i provvedimenti giurisdizionali, deve essere
motivato (art. lll Cost.), per consentire alle parti ed
eventualmente al codice competente, per l'esame del ricorso
di cui all'art. ll della legge, il controllo sulla pertinenza
e congruita' della liquidazione. A tal fine e' opportuno
che nella liquidazione siano tenute distinte le varie voci
(onorari, spese ed indennita') con indicazione specifica
della tabella applicata e, nel caso di liquidazione a percentuale,
della percentuale applicata per i vari scaglioni ovvero,
in difetto, del tipo e del numero delle vacazioni corrispondenti
alla somma liquidata. In ogni caso dovranno essere precisate
le ragioni dell'eventuale applicazione dei coefficienti
di maggiorazione di cui agli artt. 2 ultimo comma e 5 della
legge o di quello di riduzione di cui all'art. 8 della stessa
legge.