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18-5-2008      
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Dm 28/07/1992 n.570
Pubblicato da GU 06/03/1993 n.054

Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il Rd 16/03/1942, n.267 , sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'art.39 ,il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonche' gli artt.165 e 188 dello stesso decreto;

Visto l'art.17, comma 3 ,della legge 23/08/1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25/06/1992;

Ritenuto che, mentre non sussiste ragione alcuna per non recepire la prima indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, in ordine all'opportunita' di contenere le misure percentuali dei compensi applicabili agli scaglioni di piu' altro importo, non sembra che si possa, invece, aderire alla seconda - effettuata, peraltro, dall'autorita' consultiva in termini tali da in inficiare la positivita' complessiva del parere reso - concernente una possibile riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle misure tabellari, per i casi di chiusura del fallimento con concordato (art.2, comma 2, del regolamento). La norma sindacata, invero, e' la fedele riproduzione di quella contenuta, con pari estremi, nel Dm 17/04/1987 - recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata", attualmente in vigore - la quale per anni e' stata oggetto di positiva applicazione, senza che nei riguardi della stessa siano state mosse censure o critiche, quale adeguato strumento di determinazione del compenso dei curatori per la particolare opera professionale prestata. Inoltre, la presenza, nell'ambito della stessa disposizione, di un meccanismo di contenimento della liquidazione complessiva del compenso, per il caso della chiusura del fallimento del concordato, che in ogni caso non deve superare le misure tabellari applicabili in via ordinaria, appare sufficiente strumento di parametrazione del compenso rispetto all'attivita' in concreto prestata dai soggetti interessati;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Compensi al curatore fallimentare
Art. 2 Cessazione attivita' anteriormente alla chiusura del fallimento - Concordato preventivo
Art. 3 Continuazione dell'attivita' dell'impresa fallita
Art. 4 Compensi minimi e rimborsi spese
Art. 5 Compensi al commissario giudiziale
Art. 6 Acconti
Art. 7 Abrogazione di norme

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