
Dm 28/07/1992 n.570
Pubblicato da GU 06/03/1993 n.054
Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai
curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure
di concordato preventivo e di amministrazione controllata
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il Rd 16/03/1942, n.267 , sulla disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'art.39
,il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia
e giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi
ai curatori di fallimento, nonche' gli artt.165 e 188 dello stesso
decreto;
Visto l'art.17, comma 3 ,della legge 23/08/1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25/06/1992;
Ritenuto che, mentre non sussiste ragione alcuna per non recepire
la prima indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato,
in ordine all'opportunita' di contenere le misure percentuali
dei compensi applicabili agli scaglioni di piu' altro importo,
non sembra che si possa, invece, aderire alla seconda - effettuata,
peraltro, dall'autorita' consultiva in termini tali da in inficiare
la positivita' complessiva del parere reso - concernente una possibile
riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle misure tabellari,
per i casi di chiusura del fallimento con concordato (art.2, comma
2, del regolamento). La norma sindacata, invero, e' la fedele
riproduzione di quella contenuta, con pari estremi, nel Dm 17/04/1987
- recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori
di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo e di amministrazione controllata",
attualmente in vigore - la quale per anni e' stata oggetto di
positiva applicazione, senza che nei riguardi della stessa siano
state mosse censure o critiche, quale adeguato strumento di determinazione
del compenso dei curatori per la particolare opera professionale
prestata. Inoltre, la presenza, nell'ambito della stessa disposizione,
di un meccanismo di contenimento della liquidazione complessiva
del compenso, per il caso della chiusura del fallimento del concordato,
che in ogni caso non deve superare le misure tabellari applicabili
in via ordinaria, appare sufficiente strumento di parametrazione
del compenso rispetto all'attivita' in concreto prestata dai soggetti
interessati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art.
1 Compensi al curatore fallimentare
Art.
2 Cessazione attivita' anteriormente alla chiusura
del fallimento - Concordato preventivo
Art.
3 Continuazione dell'attivita' dell'impresa fallita
Art.
4 Compensi minimi e rimborsi spese
Art.
5 Compensi al commissario giudiziale
Art.
6 Acconti
Art.
7 Abrogazione di norme